Guida interpretativa al nuovo regolamento di Shanghai per i centri di R&S a capitale estero
Articolo 1 (Finalità e base giuridica)
Le presenti Disposizioni (Disposizioni per incentivare l’istituzione di centri di R&S a capitale estero nella città di Shanghai) sono state emanate al fine di ampliare ulteriormente l’apertura della città, rafforzarne il ruolo di hub mondiale per l’allocazione delle risorse e di fonte primaria di innovazione scientifica e tecnologica, nonché incentivare gli investitori stranieri a istituire centri di ricerca e sviluppo sul territorio municipale. La base giuridica è costituita dalla Legge della Repubblica Popolare Cinese sugli Investimenti Esteri, dalle relative Disposizioni attuative, dal Regolamento della Municipalità di Shanghai sugli Investimenti Esteri e dal Regolamento della Municipalità di Shanghai per la Promozione dei centri di innovazione scientifica e tecnologica, nonché dalle altre normative pertinenti.
Articolo 2 (Definizioni)
Per centro di R&S a capitale estero si intende una struttura istituta da investitori stranieri, dedita ad attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione applicata nel campo delle scienze naturali e dei settori tecnologici correlati (inclusi gli esperimenti intermedi a supporto dell’attività di R&S). Le attività includono la ricerca di base, la ricerca applicata sui prodotti e la ricerca tecnologica avanzata.
Per centro internazionale di R&S si intende una struttura di livello mondiale, istituita da investitori stranieri, dotata di una propria piattaforma tecnologica e incaricata di progetti di R&S di portata mondiale o di fasi cruciali e della maggior parte delle attività di R&S di una specifica business unit, con cicli di sviluppo sincronizzati a livello internazionale. Le business unit sono divisioni generalmente create dalle imprese a capitale estero in base a settori operativi, linee di prodotti o mercato specifici.
Per piattaforma di innovazione aperta a capitale estero si intende una modalità operativa innovativa dei centri di R&S. Fornendo strutture, spazi dedicati e tutoraggio specializzato, e facendo leva su risorse tecnologiche, di capitale umano, finanziamenti e dati, promuove la cooperazione su progetti specifici con PMI e team innovativi, perseguendo così un modello di innovazione condivisa.
Articolo 3 (Ambito di applicazione)
Le presenti Disposizioni si applicano all’istituzione e allo sviluppo dei centri di R&S a capitale estero, dei centri internazionali di R&S e delle piattaforme di innovazione aperta a capitale estero nell’ambito della giurisdizione amministrativa della Municipalità di Shanghai.
Articolo 4 (Compiti dei dipartimenti competenti)
Il Dipartimento municipale del Commercio è responsabile del riconoscimento, della gestione e dei servizi relativi ai centri di R&S a capitale estero. Gli altri dipartimenti competenti forniscono i relativi servizi gestionali nei rispettivi, ambiti di competenza. Su delega del Dipartimento municipale del Commercio, gli uffici amministrativi della Nuova Area di Lingang, del Distretto Centrale degli Affari Internazionali di Hongqiao, la Commissione per il Commercio della Pudong New Area e l’Ufficio per la Gestione della Zhangjiang Science City sono autorizzati a procedere al riconoscimento dei centri di R&S nelle rispettive aree di competenza.
Articolo 5 (Requisiti per il riconoscimento)
1. Requisiti per i centri di R&S a capitale estero:
(1) Essere un’impresa a capitale estero legalmente costituita a Shanghai, in linea con le politiche di sviluppo industriale nazionale e municipale;
(2) Avere un ambito di ricerca definito e progetti specifici di R&S, nonché locali fissi, apparecchiature scientifiche necessarie e altre condizioni minime per l’attività di ricerca e sviluppo;
(3) Aver investito in R&S, negli ultimi tre anni, un importo cumulativo non inferiore a 2 milioni di dollari.
2. Requisiti aggiuntivi per i centri internazionali di R&S (oltre a quanto sopra):
(1) Essere autorizzati dalla società madre come centro di R&S di massimo livello mondiale, responsabile di progetti internazionali di R&S o di progetti internazionali di una specifica business unit;
(2) Aver investito in R&S, negli ultimi tre anni, un importo cumulativo non inferiore a 20 milioni di dollari;
(3) Disporre di almeno 50 ricercatori a tempo pieno;
(4) Dimostrare che il richiedente possiede un investimento annuale in R&S non inferiore al 10% dell’investimento globale in R&S della società madre. Tale soglia può essere ridotta all’8% per investimenti annuali superiori a 20 milioni di dollari, e al 5% per investimenti superiori a 100 milioni di dollari. Per le business unit che richiedono il riconoscimento, l’investimento annuo in R&S della divisione deve rappresentare almeno il 20% dell’investimento globale in R&S della stessa divisione.
3. Requisiti per le piattaforme di innovazione aperta a capitale estero:
(1) Aver investito un importo complessivo non inferiore a 2 milioni di dollari;
(2) Disporre di uno spazio dedicato alla R&S non inferiore a 1.000 mq;
(3) Avere almeno 10 progetti di innovazione e R&S insediati tramite accordo contrattuale;
(4) Disporre di capacità di proof of concept (validazione di idea), di strutture e apparecchiature necessarie per l’innovazione collaborativa, della consulenza di esperti internazionali, di risorse tecnologiche e di capitale umano di livello internazionale, in linea con le politiche di sviluppo industriale nazionale e municipale.
Articolo 6 (Documentazione per la domanda)
1. Per i centri di R&S a capitale estero:
(1) Domanda firmata dal legale rappresentante;
(2) Delibera assembleare o del consiglio di amministrazione;
(3) Relazione di audit specifica sugli investimenti in R&S.
2. Per i centri internazionali di R&S (oltre ai documenti di cui al punto 1):
Documento di autorizzazione firmato dal rappresentante delegato della società madre.
3. Per piattaforme di innovazione aperta (oltre ai documenti di cui al punto 1):
(1) Titolo di proprietà o contratto di locazione dello spazio di R&S;
(2) Copia dei contratti di insediamento dei progetti ospitati dalla piattaforma.
Le domande possono essere presentate tramite il portale dei servizi municipali “One-stop online service”. L’autorità competente deve esprimersi sull’accettazione o meno della domanda entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa.
Articolo 7 (Valutazione periodica)
Il Comitato municipale per il Commercio, insieme agli altri dipartimenti competenti, effettua una valutazione periodica complessiva dei centri di R&S e dei centri internazionali di R&S già riconosciuti. Il riconoscimento sarà revocato per i centri che non soddisfano più i requisiti.
In caso di modifiche, come la variazione della denominazione, il centro interessato deve comunicare le nuove informazioni al Comitato municipale per il Commercio entro 7 giorni lavorativi dal completamento della procedura di registrazione presso l’autorità di vigilanza del mercato, affinché siano convalidate e notificate ai dipartimenti competenti.
Articolo 8 (Incentivi finanziari)
I centri internazionali di R&S e le piattaforme di innovazione aperta possono beneficiare dei corrispondenti sostegni finanziari, secondo quanto previsto dalle normative relative ai fondi per lo sviluppo delle sedi regionali delle società multinazionali.
Articolo 9 (Applicazione analogica)
Le presenti Disposizioni si applicano, per analogia, anche agli investitori di Hong Kong, Macao e Taiwan che istituiscono centri di R&S a capitale estero a Shanghai.
Articolo 10 (Entrata in vigore e validità)
Le presenti Disposizioni entrano in vigore il 1° dicembre 2025 e rimarranno valide fino al 30 novembre 2030.
Fonte: Comitato Municipale per il Commercio di Shanghai