Imposta sui dividendi e sui bonus percepiti da persone fisiche straniere da imprese a capitale estero
Dal 1° settembre 2026, le persone fisiche straniere che percepiscono dividendi e bonus da imprese a investimento estero in Cina sono soggette all’imposta sul reddito delle persone fisiche con un’aliquota del 20%, nella categoria dei “redditi da interessi, dividendi e bonus”, in base alle nuove disposizioni emanate congiuntamente dal Ministero delle Finanze e dall’Amministrazione statale delle imposte.
Come viene versata l’imposta?
L’impresa a investimento estero che corrisponde i dividendi o i bonus è responsabile della ritenuta alla fonte e del versamento dell’imposta. Deve presentare la dichiarazione dei redditi e versare l’imposta entro il 15° giorno del mese successivo a quello in cui il reddito è stato corrisposto.
Se l’impresa non effettua la ritenuta, la persona fisica straniera che percepisce i dividendi o i bonus deve provvedere al pagamento dell’imposta entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Qualora l’autorità fiscale stabilisca un termine per il pagamento, l’imposta deve essere versata entro il termine previsto.
Quando è entrata in vigore la nuova politica?
La nuova politica è entrata in vigore il 1° settembre 2026. Contestualmente, è stata abrogata la disposizione pertinente contenuta in una circolare del 1994 emanata congiuntamente dal Ministero delle Finanze e dall’Amministrazione statale delle imposte relativa alla politica sull’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Fonti: Ministero delle Finanze, Amministrazione statale delle imposte, VCG