183 giorni in Cina: cosa cambia ai fini fiscali

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Per chi non ha domicilio fiscale in Cina, il numero di giorni trascorsi in Cina può incidere sul loro status fiscale e sul calcolo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. La soglia fondamentale è quella dei 183 giorni nell’arco di un anno fiscale. Di seguito vengono illustrate le modalità di calcolo e le conseguenze fiscali nel caso in cui la permanenza effettiva in Cina sia diversa da quella inizialmente prevista.

Chi è considerato residente o non residente?

Ai sensi della Legge cinese sull’imposta sul reddito delle persone fisiche:

[Foto/IC]

È considerata persona fisica residente chi è domiciliato in Cina oppure, pur non essendo domiciliato nel Paese, vi soggiorna per almeno 183 giorni complessivi nel corso di un anno fiscale.

È considerata persona fisica non residente chi non è domiciliato in Cina e non vi soggiorna, oppure chi, pur non essendo domiciliato nel Paese, vi soggiorna per meno di 183 giorni nel corso di un anno fiscale.

In questo contesto, il termine “domicilio” ha un significato giuridico ai fini fiscali. Indica la residenza abituale in Cina determinata, tra l’altro, dall’iscrizione anagrafica, dai legami familiari o dagli interessi economici, e non semplicemente il luogo in cui una persona si trova o vive in un determinato momento. Chi soggiorna in Cina esclusivamente per motivi di studio, lavoro, visite familiari o viaggio e, una volta concluso il periodo di permanenza, torna alla propria residenza abituale all’estero, non è considerato domiciliato in Cina, anche se possiede un’abitazione nel Paese.

Come vengono conteggiati i 183 giorni?

[Foto/IC]

L’anno fiscale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

I giorni di permanenza vengono conteggiati cumulativamente nel corso dell’anno fiscale e non devono essere consecutivi. Per una persona non domiciliata in Cina, viene conteggiato soltanto un giorno di permanenza completo di 24 ore. Le permanenze inferiori alle 24 ore non vengono conteggiate.

Come deve essere gestita la prima dichiarazione fiscale?

In occasione della prima dichiarazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nell’anno fiscale, una persona non domiciliata in Cina deve stimare, sulla base degli accordi contrattuali e delle altre circostanze rilevanti, il numero di giorni che prevede di trascorrere nel Paese nel corso dell’anno.

Qualora sia applicabile una convenzione contro le doppie imposizioni, deve inoltre stimare il numero di giorni che prevede di trascorrere in Cina nel periodo di riferimento previsto dalla convenzione. Il calcolo e il versamento delle imposte vengono effettuati sulla base di tali stime.

Se la situazione effettiva si discosta da quella inizialmente prevista, si applicano le regole riportate di seguito.

Inizialmente considerata residente, ma con una permanenza effettiva inferiore a 183 giorni

Se una persona è stata inizialmente considerata residente, ma, a seguito di una riduzione del periodo di permanenza, non raggiunge la soglia dei 183 giorni:

  • deve informare l’autorità fiscale competente non appena risulta evidente che non potrà soddisfare i requisiti previsti per le persone fisiche residenti e, comunque, entro 15 giorni dalla fine dell’anno fiscale;
  • l’imposta dovuta deve essere ricalcolata secondo le disposizioni applicabili alle persone fisiche non residenti;

Sull’eventuale imposta aggiuntiva dovuta non saranno applicate maggiorazioni per il ritardato pagamento;

eventuali rimborsi d’imposta saranno effettuati secondo le disposizioni applicabili.

Inizialmente considerata non residente, ma con una permanenza effettiva di almeno 183 giorni

Se una persona è stata inizialmente considerata non residente, ma, a seguito del prolungamento della permanenza, raggiunge o supera la soglia dei 183 giorni:

  • il metodo di ritenuta applicato nel corso dell’anno fiscale rimane invariato;
  • al termine dell’anno fiscale, la persona deve effettuare il conguaglio annuale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche secondo le disposizioni applicabili alle persone fisiche residenti;
  • se durante l’anno lascia la Cina e non prevede di rientrare prima della fine dello stesso anno, può effettuare il conguaglio prima della partenza.

Altre due soglie da tenere presenti

I calcoli fiscali effettuati in precedenza devono essere riveduti anche nei seguenti casi:

  • una persona non domiciliata in Cina prevede di soggiornare nel Paese per non più di 90 giorni nell’arco di un anno fiscale, ma vi rimane effettivamente per più di 90 giorni;
  • una persona fisicamente residente in un Paese con cui la Cina ha stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni prevede di soggiornare in Cina per non più di 183 giorni nel periodo di riferimento stabilito dalla convenzione applicabile, ma supera effettivamente tale limite.

La persona interessata deve informare l’autorità fiscale competente entro 15 giorni dalla fine del mese in cui viene raggiunta la soglia prevista. L’imposta sui redditi da lavoro dipendente relativa ai mesi precedenti deve essere ricalcolata e l’eventuale imposta aggiuntiva deve essere versata. Non saranno applicate maggiorazioni per il ritardato pagamento.

La soglia dei 90 giorni non determina se una persona è fisicamente residente o non residente. Per una persona non domiciliata in Cina, il criterio rilevante è il numero complessivo di giorni di permanenza nel Paese: almeno 183 giorni nell’arco di un anno fiscale. La soglia dei 90 giorni incide principalmente sull’entità dei redditi da lavoro dipendente di una persona fisica non residente che possono essere assoggettati a imposizione in Cina.

Anche alcune convenzioni contro le doppie imposizioni prevedono una soglia di 183 giorni per i redditi da lavoro dipendente. In questo caso, il superamento della soglia è una delle condizioni da verificare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla convenzione e non determina di per sé lo status di residente ai sensi della normativa fiscale cinese. Il periodo di riferimento e le altre condizioni applicabili dipendono dalla specifica convenzione.

 

Fonti: Ufficio Tributario di Shanghai dell’Amministrazione Statale delle Imposte, IC photo